Il d.m. 24 settembre 2012 n. 202, Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2015 introduce la procedura di sovraindebitamento, uno strumento finalizzato a risolvere su basi negoziali le situazioni di insolvenza dei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare.
Nelle procedure c.d. paraconcorsuali disciplinate dalla legge 3/2012, e ciou00e8 nellu2019accordo di composizione, nel piano del consumatore e nella liquidazione del patrimonio del debitore, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Gli organismi sono previsti dallu2019art. 15 della legge a cui da attuazione il decreto ministeriale 202 del 2014 istituendo il registro, disciplinando requisiti e modalitu00e0 per lu2019iscrizione, la formazione e la gestione degli iscritti, ed infine, la determinazione dei compensi e dei rimborsi per gli organismi, che sono a carico dei ricorrenti ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 1u00b0 d.m. 202/2014).
Il registro u00e8 tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e il direttore generale della giustizia civile ne u00e8 il responsabile.
Il decreto in vigore dal 28 gennaio 2015, prevede per i primi 3 anni una disciplina transitoria per cui avvocati, commercialisti e notai non hanno obbligo di aggiornamento, purchu00e9 documentino di essere stati nominati in almeno quattro casi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita in procedure esecutive immobiliari o liquidatori.