Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento si applica a tutti i debitori persone fisiche e persone giuridiche, non assoggettabili alle procedure concorsuali.
Possono pertanto accedere alla procedura di sovraindebitamento i soggetti persone fisiche e giuridiche che:
- – Non svolgono attività d’impresa (Persone fisiche, professionisti, artisti e lavoratori autonomi) e le società professionali;
- – Sono Imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1 l.fall o che hanno cessato l’attività da oltre un anno (art. 10 l.fall.)
- – Sono imprenditori non commerciali
- – Sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
- – Imprenditori agricoli (art. 7 l. 3/2012);
- – “Start up innovative” indipendentemente dalle loro dimensioni.
Il debitore che intenda avviare il procedimento potrà rivolgersi al Tribunale – mediante l’assistenza di un avvocato – o, in alternativa, all’Organismo di composizione della Crisi territorialmente competente senza assistenza di un legale.